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SISMABONUS ACQUISTI: COSA E' E COME FUNZIONA

Novembre 24, 2021 alle 17:00, Nessun commento

Il Sismabonus è l’agevolazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013). Si tratta di una detrazione Irpef o Ires che viene riconosciuta ai contribuenti (privati e società) che effettuano lavori per mettere in sicurezza le proprie case e gli edifici produttivi, quindi lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 (rimane esclusa la sola zona 4)

La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96 mila euro per unità
immobiliare e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Tra le spese ammesse a beneficiare del Sismabonus rientrano anche quelle per la classificazione e la verifica sismica degli immobili (articolo 16, comma 1-sexies). Inoltre, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (quindi la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera).

Fa parte del Sismabonus, il Sismabonus Acquisti. La norma di riferimento per il Sismabonus Acquisti è il D.L. 63/2013. L’articolo 16, al comma 1-septies, prevede l’applicazione di una detrazione pari al:

  • 75%, fino ad un massimo di euro 96.000 di spesa, per i soggetti diversi dalle persone fisiche che acquistano unità immobiliari residenziali realizzate a seguito di una preventiva demolizione e con miglioramento di una classe sismica rispetto all’edificio preesistente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (termine che sarà prorogato con la Legge di Bilancio 2022 al 31 Dicembre 2023, con modifiche fino al 2024);
  • 85%, fino ad un massimo di euro 96.000 di spesa, per i soggetti diversi dalle persone fisiche che acquistano unità immobiliari residenziali realizzate a seguito di una preventiva demolizione e con miglioramento di due classi sismiche rispetto all’edificio preesistente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (termine che sarà prorogato con la Legge di Bilancio 2022 al 31 Dicembre 2023, con modifiche fino al 2024);
  • 110%, fino ad un massimo di euro 96.000 di spesa, per le persone fisiche che acquistano unità immobiliari ad uso abitativo realizzate a seguito di una preventiva demolizione e con miglioramento sismico rispetto all’edificio preesistente, indipendentemente dalla classe sismica raggiunta, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (termine prorogato dall’articolo 1 della Legge 178/2020).

I requisiti oggettivi della norma

I requisiti oggettivi richiesti dalla norma sono i medesimi in tutte le casistiche, ossia:

  1. Le unità immobiliari oggetto di acquisto devono essere situate in uno dei Comuni in zona a rischio sismico 1, 2 e 3 (è quindi esclusa la 4).
  2. È necessario che il provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017; infatti, restano escluse le unità immobiliari realizzate a seguito di procedure amministrative avviate prima del 1° gennaio 2017 (vedasi in tal senso la Risposta all’Interpello n. 31 dell’11 Gennaio 2021).
  3. L’intervento deve consistere nella demolizione e ricostruzione dell’edificio, anche con variazione volumetrica, se consentita; quindi non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.
  4. L’intervento deve essere eseguito dall’impresa di costruzione/ristrutturazione che provvede alla vendita entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori (termine prorogato dal D.L. 77/2021). Con l’espressione “impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare” ci si riferisce alle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione e che eseguono direttamente i lavori, e anche alle imprese immobiliari che affidano i lavori in appalto, purché nell’oggetto sociale vi sia anche l’attività di costruzione e ristrutturazione. Nell’ipotesi in cui la demolizione e la ricostruzione siano eseguite da imprese diverse, il Sismabonus Acquisti si applica solo se entrambe svolgono attività di costruzione o ne siano astrattamente idonee.
  5. La detrazione è correlata al prezzo dell’unità risultante nell’atto pubblico di compravendita e non ai costi relativi agli interventi. La detrazione di imposta può essere fruita anche sugli importi versati a titolo di acconto, purché il preliminare di vendita sia registrato, siano ultimati i lavori sull’intero edificio e sia stipulato il rogito entro la scadenza legale fissata per poter godere del bonus.

Sismabonus Acquisti: il beneficiario dell’agevolazione

L’agevolazione è fruita non dall’impresa che esegue i lavori, ma dall’acquirente di ciascuna singola unità immobiliare. La percentuale di detrazione si applica non alle spese sostenute per gli interventi ma al prezzo di vendita della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita. La spesa massima ammessa all’incentivo è di euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare.

Il limite di spesa su cui calcolare il beneficio fiscale usufruibile è riferito al prezzo d’atto dell’immobile acquistato, più il prezzo d’atto delle eventuali pertinenze. Quest’ultime, dunque, non godono di un autonomo limite di spesa. Ciò anche nel caso in cui l’edificio assuma le vesti di condominio (vedasi in tal senso la Risposta all’Interpello n. 558 del 23 Novembre 2020).

Super Sismabonus Acquisti 110%: natura del fabbricato

La detrazione maggiorata del 110%, ai sensi dell’art. 119, comma 15-bis, del D.L. 34/2020, non si applica alle unità residenziali appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1;
  • A/8;
  • A/9, per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Il riferimento è alla categoria catastale risultante al termine dell’operazione. La categoria catastale di partenza, precedente a demolizione e ricostruzione, è irrilevante (vedasi in tal senso la Risposta all’Interpello n. 556 del 25 Agosto 2021). Dunque, la struttura di partenza può essere un A/1, un A/8, un A/9 o addirittura un fabbricato non residenziale.

Infatti, ai fini del Superbonus 110%, quel che conta è che al termine degli interventi l’immobile oggetto della compravendita abbia natura residenziale e sia accatastato in una delle categorie agevolabili.

Sismabonus Acquisti: Cessione del credito 

Il decreto rilancio ha introdotto la possibilità di cedere le detrazioni che danno diritto al superbonus del 110% allargando questa possibilità anche ai lavori di ristrutturazione edilizia, all’ecobonus e al sismabonus che non rientrano nel 110% di detrazione ottenendo lo sconto direttamente in fattura dal fornitore oppure ricevendo il rimborso di quanto speso anche da banche o istituti finanziari. La legge di bilancio 2022 in seconda stesura, ha prorogato la possibilità dello sconto in fattura e della cessione del credito non solo per il superbonus 110%, ma anche per tutti gli altri bonus legati alla casa, portando al 2024 questa importantissima ulteriore agevolazione. Tuttavia, c’è un’importantissima novità, infatti, anche per le altre detrazioni per poter accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, occorre prima ottenere il visto di conformità sulla documentazione da parte di un CAF o di un professionista abilitato. Se invece tieni la detrazione e presenti la precompilata online sul sito dell’Agenzia delle entrate non serve il visto, che viene apposto solo in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite CAF o intermediario.





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